Destinato ad un ambito di utilizzo specifico, il gasolio agricolo è identico a quello per autotrazione, eccezion fatta per il colore ed il prezzo più basso.
Il gasolio (noto anche come diesel) è, assieme alla benzina, il carburante più diffuso per i mezzi di autotrazione. Dal punto di vista chimico, si tratta di una miscela di idrocarburi liquida ottenuta da petrolio greggio per mezzo di uno specifico processo (detto ‘distillazione frazionata’). Il gasolio viene impiegato per alimentare i motori diesel ma, poiché questi producono un’elevata quantità di emissioni inquinanti, le normative in vigore prevedono l’addizione di una percentuale (pari circa al 15%) di biodiesel; in generale, il diesel per autotrazione si presenta come un liquido incolore oppure dalla leggera tonalità giallastra.
Lo stesso propellente viene utilizzato anche per i macchinari agricoli ma con alcune differenze rispetto a quello distribuito per le autovetture: vediamo di seguito quali sono le differenze tra il cosiddetto ‘gasolio agricolo‘ e quello comunemente distribuito per il rifornimento delle auto destinate alla circolazione su strada.
Cos’è il gasolio agricolo e quanto costa
Il gasolio agricolo è un tipo di gasolio destinato all’utilizzo esclusivo in ambito agricolo, ovvero può essere impiegato solo per i mezzi meccanici adoperati in agricoltura. Dal punto di vista chimico, non vi è alcuna differenza sostanziale con il comune diesel da autotrazione: si tratta, di fatti, del medesimo carburante.
Le differenze rispetto al gasolio acquistabile presso un distributore stradale, però, sono due: il colore e il prezzo. Al gasolio agricolo, infatti, viene aggiunto un colorante verde, così da distinguerlo da quello ‘normale’. Per quanto riguarda il prezzo, invece, il gasolio destinato ai mezzi agricoli viene sottoposto ad una tassazione agevolata, così da risultare più economico. Va ricordato che sul diesel viene imposta un’accisa pari a 617.40 euro ogni 1.000 litri: ciò comporta un prezzo al dettaglio che si aggira attorno a 1.50 euro al litro. Il prezzo gasolio agricolo, invece, in virtù di una tassazione meno pesante (il 22% dell’aliquota normale), è di poco inferiore ad 1 euro per litro, attestandosi tra i 0.75 e 0.90 euro a litro.
Gasolio agricolo normativa e sanzioni
Pur essendo sostanzialmente identico a quello per autotrazione, il gasolio agricolo non può essere comprato liberamente e utilizzato nelle autovetture. Nello specifico, la normativa che regola l’ottenimento e l’impiego di questo particolare carburante è il ‘Testo unico sulle accise‘ (“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative“) ovvero il Decreto Legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995.
In particolare, l’articolo 40 dispone “la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro” per chiunque, tra le altre, “destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate“. In sostanza, il testo vieta di mettere il gasolio agricolo nelle auto perché ciò vorrebbe dire farne un utilizzo diverso da quello per il quale il prodotto è destinato, sostituendolo ad uno soggetto ad una tassazione maggiore.
Il comma 6 dell’articolo 40 specifica che se la quantità di prodotto è inferiore a 100 kg, viene applicata soltanto la sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma di denaro che va dal doppio al decuplo dell’imposta non pagata. “Il tentativo” – si legge ancora nel testo del decreto – “è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato“.
Il testo prevede sanzioni specifiche per chi utilizza il gasolio agricolo in luogo di quello per l’autotrazione. Meno chiara è la situazione relativa al veicolo al quale è stato destinato l’utilizzo improprio del diesel agricolo. Il Testo Unico, all’articolo 43, dispone quanto segue: “I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale“.
Poiché il testo non è particolarmente chiaro, dal passaggio appena riportato è scaturita una giurisprudenza piuttosto articolata. Il nodo da sciogliere è quello relativo ai ‘mezzi utilizzati per commettere le violazioni’ ovvero se è possibile considerare l’autovettura alimentata a gasolio agricolo un mezzo per commettere la violazione. A dirimere la questione in maniera definitiva vi è la sentenza n. 14287 emessa l’11 aprile del 2006 dal Supremo Collegio a Sezioni Unite della Cassazione.
La sentenza ha giudicato come illegittima la confisca dell’auto poiché il concetto di ‘destinazione’ prevede non solo l’utilizzo, ma anche un impiego connotato da sistematicità ed abitualità. Per tanto, la vettura in cui è stato immesso il gasolio agricolo può considerarsi ‘estranea’ al reato; ragion per cui, la misura di sequestro può essere applicata solo ai mezzi ed agli strumenti disposti appositamente (come ad esempio cisterne, pompe e tubi di raccordo).
Come ottenere il gasolio agricolo
Le normative in vigore individuano una serie di soggetti beneficiari della tassazione agevolata per il gasolio destinato ad uso agricolo; nello specifico, il Decreto Ministeriale 454 del 2001 indica a chi spetta il gasolio agricolo:
- esercenti attività agricole iscritti nel Registro delle imprese di cui all’articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e nell’Anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 5031;
- cooperative, iscritte nel Registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all’esercizio delle singole imprese;
- aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
- consorzi di bonifica e di irrigazione;
- imprese agromeccaniche iscritte nel Registro delle imprese.
Gli aventi diritto devono seguire una specifica procedura per l’assegnazione gasolio agricolo che prevede anzitutto l’apertura di una posizione UMA (Utente Motori Agricoli). La documentazione da presentare è la seguente:
- modello unico di “Iscrizione nuova ditta e di richiesta carburanti agevolati in agricoltura”;
- fotocopia di un documento di identità valido;
- copia del certificato di attribuzione della partita IVA;
- copia della visura che attesta l’iscrizione al registro delle imprese;
- copia dell’atto costitutivo e certificato di iscrizione camerale (solo per le società);
- documenti che attestano la titolarità del possesso del terreno (atto di compravendita, dotazione o locazione);
- documenti che attestano la titolarità del possesso delle macchine agricole;
- per le ditte agromeccaniche, è necessario presentare l’originale del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. riportante la dicitura “Lavorazioni meccanico-agricole per c/terzi”.
La richiesta va inoltrata non oltre il 30 giugno di ogni anno presso l’ufficio incaricato dalla Regione.
Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/balle-di-fieno-azienda-agricola-351213/